Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere stipulata entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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